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AI Act: gli obblighi delle aziende e il calendario di applicazione

18 giugno 2026·12 min lettura
AI Act: gli obblighi delle aziende e il calendario di applicazione
In questo articolo

Aggiornato al 5 agosto 2026

Testo del Regolamento (UE) 2024/1689 aggiornato al 24 luglio 2026, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Regolamento (UE) 2026/1744.

Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act, Regolamento UE 2024/1689), come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (“Omnibus digitale sull’IA”), impone alle aziende che sviluppano o utilizzano sistemi di IA una serie di obblighi che entrano in applicazione in modo scaglionato, secondo il calendario fissato dall’articolo 113.

L’AI Act viene spesso percepito come una questione che riguarda solo chi sviluppa tecnologia, quando in realtà riguarda anche chi la usa.

In questo articolo vediamo cosa impone concretamente il Regolamento alle aziende, con un focus su quattro articoli chiave: il 4, che disciplina l’alfabetizzazione in materia di IA; il 5, che elenca le pratiche vietate; il 99, che definisce le sanzioni; e il 113, che fissa il calendario di applicazione.

Il calendario di applicazione

L’AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma la sua applicazione è progressiva. L’articolo 113 distribuisce su più anni l’entrata in operatività delle diverse disposizioni:

  • 2 febbraio 2025: entrano in applicazione il divieto delle pratiche AI a rischio inaccettabile (art. 5) e l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA (art. 4).
  • 2 agosto 2025: avvio delle regole per i modelli AI per finalità generali (GPAI).
  • 27 luglio 2026: entra in vigore il testo consolidato dell’AI Act aggiornato dall’Omnibus e si applicano gli articoli da 102 a 110. I nuovi poteri di controllo ed esecuzione diretta dell’ufficio europeo per l’IA (artt. 75 bis-75 quinquies), non essendo ancorati a questa data dall’art. 113, dovrebbero invece seguire la data di applicazione generale del Regolamento, il 2 agosto 2026.
  • 2 dicembre 2027: piena applicazione degli obblighi del Capo III, sezioni 1-3, per i sistemi ad alto rischio classificati ai sensi dell’art. 6, par. 2 e allegato III (i casi d’uso “orizzontali”: selezione del personale, credit scoring, sistemi biometrici, ecc.).
  • 2 agosto 2028: piena applicazione per i sistemi ad alto rischio classificati ai sensi dell’art. 6, par. 1 e allegato I (componenti di sicurezza integrati in prodotti già regolamentati, come dispositivi medici o macchinari).

Le scadenze più vicine, pratiche vietate e alfabetizzazione IA, sono già pienamente operative. Le scadenze sui sistemi ad alto rischio, che riguardano la maggior parte delle imprese che utilizzano IA nei propri processi, hanno invece un orizzonte più lungo, pensato per dare tempo alla predisposizione delle norme tecniche armonizzate e dei quadri di governance nazionali.

Chi non ha ancora avviato la valutazione della propria esposizione normativa ha comunque poco tempo da perdere. Non si tratta solo di completare una procedura burocratica: bisogna capire se i sistemi in uso rientrano tra le pratiche vietate, se la formazione del personale richiesta dall’articolo 4 è già stata avviata, e quale sia l’orizzonte temporale corretto per gli obblighi sui sistemi ad alto rischio.

L’obbligo di formare il personale (art. 4)

L’articolo 4 del Regolamento introduce quello che la norma chiama “alfabetizzazione in materia di IA”. I destinatari sono sia i fornitori, cioè chi sviluppa e commercializza sistemi AI, sia i deployer, cioè chi li usa all’interno dei propri processi aziendali. Quest’ultima categoria include la stragrande maggioranza delle imprese italiane: chiunque utilizzi un sistema di intelligenza artificiale per selezionare candidati, valutare il credito, gestire richieste di assistenza, ottimizzare la logistica o produrre contenuti automatizzati è, a tutti gli effetti, un deployer ai sensi del Regolamento.

Il testo stabilisce che fornitori e deployer

“adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto […]. Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA” per alcuna persona.

È un obbligo di mezzi, non di risultato: le imprese devono adottare misure ragionevoli e proporzionate al contesto, senza dover garantire il raggiungimento di uno standard predefinito. La Commissione europea e gli Stati membri sono a loro volta chiamati a sostenere questo sforzo, in particolare per le PMI, pubblicando esempi pratici e raccomandazioni comuni attraverso il consiglio europeo per l’IA.

Chi deve essere formato

La norma non prescrive un format specifico né un monte ore minimo, ma richiede che la formazione sia proporzionata al ruolo, all’esperienza e al tipo di sistema utilizzato. Concretamente, i destinatari da coinvolgere sono:

  • Direzione e management: impatti strategici, responsabilità legali, governance e rischi.
  • HR e risorse umane: particolarmente rilevante se si usano strumenti per recruiting, valutazione delle performance o people analytics.
  • Marketing e comunicazione: uso di AI generativa per contenuti, immagini e campagne.
  • Operatori e responsabili di processo: chiunque interagisca con sistemi AI nel lavoro quotidiano.
  • IT e system administrator: chi configura, integra o supervisiona i sistemi.
  • Legal e compliance: per presidio degli obblighi normativi e responsabilità.

Il nodo della documentazione

In caso di controllo da parte delle autorità competenti, l’impresa deve essere in grado di dimostrare quali misure ha adottato, verso chi, con quali contenuti e con quale periodicità di aggiornamento. Contano la coerenza tra il percorso formativo adottato e i sistemi effettivamente in uso, e la capacità di documentarlo, non l’aver raggiunto uno standard astratto di “alfabetizzazione sufficiente”.

La mancata adozione di misure di alfabetizzazione non è sanzionata in modo autonomo, ma può incidere come elemento di contesto nella valutazione di altre violazioni. Avere un percorso documentato è il primo strumento di difesa in caso di contestazione.

I divieti sui contenuti generati dall’IA (art. 5)

Tra le pratiche vietate dall’articolo 5, applicabili dal 2 dicembre 2026, rientrano due divieti specifici legati alla generazione di contenuti:

  • Materiale intimo non consensuale: è vietato immettere sul mercato, mettere in servizio o usare un sistema di IA che generi o manipoli immagini, video o audio realistici che ritraggono le parti intime di una persona identificabile, o che la ritraggono in atti sessualmente espliciti, senza il suo consenso libero, specifico, informato e inequivocabile.
  • Materiale di abuso sessuale su minori: stesso divieto, senza eccezioni legate al consenso, per i contenuti generati o manipolati dall’IA che costituiscono materiale di abuso sessuale su minori, salvo cause di giustificazione previste dal diritto nazionale (ad esempio attività di contrasto o di red teaming).

Per i fornitori, il divieto scatta quando la generazione di tale materiale è la finalità prevista del sistema, oppure quando è un risultato ragionevolmente prevedibile e il fornitore non ha adottato misure tecniche di sicurezza adeguate (filtri, addestramento al rifiuto, controlli sull’output). Per i deployer, il divieto riguarda l’uso effettivo del sistema per generare o manipolare tale materiale. È un tema rilevante soprattutto per le aziende che offrono strumenti di generazione di immagini, video o audio, o che li integrano in prodotti e servizi rivolti al pubblico.

Le sanzioni: quanto si rischia (art. 99)

L’articolo 99 del Regolamento introduce uno dei sistemi sanzionatori più severi del diritto digitale europeo. Le sanzioni sono strutturate su tre livelli in base alla gravità della violazione:

Tipo di violazioneImporto massimo% fatturato mondiale
Pratiche AI vietate (art. 5)35 milioni €7%
Sistemi ad alto rischio e GPAI15 milioni €3%
Informazioni false alle autorità7,5 milioni €1%

Le percentuali si calcolano sul fatturato mondiale annuo, non solo su quello italiano. Per un’azienda con 20 milioni di euro di ricavi e una violazione sugli obblighi dei sistemi ad alto rischio, la sanzione teorica può raggiungere 600.000 euro; per una realtà da 100 milioni di fatturato, si arriva a 3 milioni. Importi che, nella pratica, le autorità moduleranno in funzione della gravità concreta e della dimensione dell’azienda, lo prevede il comma 6 dello stesso articolo, ma che indicano con chiarezza la volontà del legislatore di rendere il rischio economicamente significativo.

Un elemento importante riguarda il momento in cui ciascuna sanzione diventa applicabile:

  • le sanzioni per pratiche vietate (fascia più alta, fino al 7%) sono operative dal 2 agosto 2025, data in cui il capo XII del Regolamento (sanzioni) diventa a sua volta applicabile, non dal 2 febbraio 2025 in cui entra in vigore il solo divieto; dal 2 dicembre 2026 si estendono anche ai divieti su deepfake sessuali e materiale di abuso su minori;
  • le sanzioni legate agli obblighi sui sistemi ad alto rischio (fascia intermedia) diventano applicabili solo quando tali obblighi lo sono a loro volta, quindi dal 2 dicembre 2027 (allegato III) o dal 2 agosto 2028 (allegato I);
  • rientra tra le violazioni sanzionabili anche il mancato rispetto degli obblighi di cooperazione tra fornitore iniziale e nuovo fornitore in caso di modifiche sostanziali a un sistema di IA (art. 25);
  • per le piccole imprese a media capitalizzazione — le “mid-cap” che superano i limiti dimensionali delle PMI — le sanzioni pecuniarie sono calcolate applicando il valore più basso tra l’importo fisso e la percentuale di fatturato, lo stesso criterio già previsto per le PMI.

Un dettaglio che merita attenzione: le sanzioni dell’AI Act si sommano a quelle del GDPR nei casi in cui la violazione coinvolge dati personali. Le due normative non si escludono a vicenda, e le autorità di vigilanza possono intervenire in parallelo. In scenari complessi, il cumulo può diventare significativo anche per realtà di dimensioni medie.

Chi controlla e come

In Italia il quadro di vigilanza è stato strutturato dalla Legge 132/2025, che ha recepito l’AI Act nell’ordinamento nazionale designando due autorità principali con ruoli distinti.

  • L’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) agisce come autorità di notifica: valuta e accredita gli organismi di valutazione della conformità, cioè i soggetti terzi che certificano che un sistema AI ad alto rischio rispetta i requisiti del Regolamento prima di essere immesso sul mercato.
  • L’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) è l’autorità di sorveglianza del mercato. È il soggetto con i poteri operativi più rilevanti per le imprese: può avviare ispezioni, richiedere documentazione, imporre misure correttive e, nei casi più gravi, irrogare direttamente le sanzioni previste dall’articolo 99. L’ACN ha anche la facoltà di ordinare il ritiro o il blocco di un sistema AI dal mercato qualora rappresenti un rischio inaccettabile.
  • L’ufficio europeo per l’IA (AI Office) dispone, presumibilmente dal 2 agosto 2026 (data di applicazione generale del Regolamento; da confermare sul testo consolidato ufficiale), di poteri di controllo ed esecuzione diretti, richieste di informazioni, ispezioni in loco, decisioni di non conformità, sanzioni pecuniarie e penalità di mora, con competenza esclusiva su due categorie di sistemi: quelli basati su modelli AI per finalità generali sviluppati dallo stesso fornitore (o da fornitori della stessa impresa), e quelli integrati in piattaforme online o motori di ricerca di dimensioni molto grandi ai sensi del Digital Services Act. Per tutti gli altri casi, la vigilanza resta nazionale.

Le autorità nazionali e l’AI Office cooperano attraverso un punto di contatto unico: se un’autorità come l’ACN sospetta una violazione che ricade nella competenza esclusiva dell’AI Office, può chiedergli di intervenire, e l’AI Office deve rispondere entro quattro mesi.

Sul piano pratico, i controlli possono partire in tre modi diversi.

  1. Ispezione programmata: l’ACN può disporre controlli di propria iniziativa su categorie di sistemi o settori ritenuti prioritari.
  2. Controllo a seguito di incidente: se un sistema AI causa un danno o un malfunzionamento significativo, il Regolamento (art. 73) impone ai deployer di notificarlo all’autorità competente, che può aprire un procedimento.
  3. Reclamo di terzi: l’articolo 85 stabilisce che chiunque abbia motivi per ritenere che si sia verificata una violazione può presentare un reclamo all’ACN. Non serve essere un soggetto danneggiato direttamente: possono farlo concorrenti, dipendenti, clienti, sindacati o associazioni di consumatori.

Una volta avviato un procedimento, l’autorità può richiedere accesso a tutta la documentazione tecnica e organizzativa dell’azienda, incluse le evidenze dei percorsi formativi adottati ai sensi dell’articolo 4. E qui la qualità della documentazione fa la differenza: non tra chi è in regola e chi non lo è, ma tra chi può dimostrarlo e chi no.

Perché anche le PMI sono coinvolte

Il Regolamento si applica a qualsiasi organizzazione che utilizza sistemi AI nel territorio dell’Unione europea, indipendentemente dalla dimensione e dal settore. Il perimetro include PMI manifatturiere che usano AI per la qualità, studi professionali che usano strumenti di analisi documentale, uffici HR che usano piattaforme di recruiting con componenti AI, reti retail con sistemi di personalizzazione.

Le misure di semplificazione previste per gli operatori più piccoli, come la possibilità di adempiere in modo semplificato al sistema di gestione della qualità, si applicano a tutte le PMI, comprese le start-up, e anche alla categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione, introdotta per accompagnare le aziende che superano i limiti dimensionali delle PMI senza dover affrontare da un giorno all’altro gli stessi oneri delle grandi imprese.

C’è poi un rischio che emerge indipendentemente dall’intervento delle autorità: molte aziende enterprise stanno iniziando a includere clausole di conformità all’AI Act nei contratti con i fornitori. Chi non è in grado di dimostrare di aver adottato le misure richieste rischia di perdere opportunità commerciali prima ancora che arrivi una sanzione.

Il punto di partenza per qualsiasi azienda non è la lettura integrale del Regolamento, ma una domanda molto più semplice: quali sistemi AI stiamo usando nei nostri processi, e qual è il nostro ruolo rispetto a ciascuno di essi? Da quella risposta derivano gli obblighi, le priorità e le azioni concrete. La guida alla Legge 132/2025 che abbiamo pubblicato su questo blog è un buon punto di partenza per orientarsi sul quadro italiano.

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