
Aggiornato al 5 agosto 2026
Testo del Regolamento (UE) 2024/1689 aggiornato al 24 luglio 2026, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Regolamento (UE) 2026/1744.
Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act, Regolamento UE 2024/1689), come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744 (“Omnibus digitale sull’IA”), impone alle aziende che sviluppano o utilizzano sistemi di IA una serie di obblighi che entrano in applicazione in modo scaglionato, secondo il calendario fissato dall’articolo 113.
L’AI Act viene spesso percepito come una questione che riguarda solo chi sviluppa tecnologia, quando in realtà riguarda anche chi la usa.
In questo articolo vediamo cosa impone concretamente il Regolamento alle aziende, con un focus su quattro articoli chiave: il 4, che disciplina l’alfabetizzazione in materia di IA; il 5, che elenca le pratiche vietate; il 99, che definisce le sanzioni; e il 113, che fissa il calendario di applicazione.
L’AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma la sua applicazione è progressiva. L’articolo 113 distribuisce su più anni l’entrata in operatività delle diverse disposizioni:
Le scadenze più vicine, pratiche vietate e alfabetizzazione IA, sono già pienamente operative. Le scadenze sui sistemi ad alto rischio, che riguardano la maggior parte delle imprese che utilizzano IA nei propri processi, hanno invece un orizzonte più lungo, pensato per dare tempo alla predisposizione delle norme tecniche armonizzate e dei quadri di governance nazionali.
Chi non ha ancora avviato la valutazione della propria esposizione normativa ha comunque poco tempo da perdere. Non si tratta solo di completare una procedura burocratica: bisogna capire se i sistemi in uso rientrano tra le pratiche vietate, se la formazione del personale richiesta dall’articolo 4 è già stata avviata, e quale sia l’orizzonte temporale corretto per gli obblighi sui sistemi ad alto rischio.

L’articolo 4 del Regolamento introduce quello che la norma chiama “alfabetizzazione in materia di IA”. I destinatari sono sia i fornitori, cioè chi sviluppa e commercializza sistemi AI, sia i deployer, cioè chi li usa all’interno dei propri processi aziendali. Quest’ultima categoria include la stragrande maggioranza delle imprese italiane: chiunque utilizzi un sistema di intelligenza artificiale per selezionare candidati, valutare il credito, gestire richieste di assistenza, ottimizzare la logistica o produrre contenuti automatizzati è, a tutti gli effetti, un deployer ai sensi del Regolamento.
Il testo stabilisce che fornitori e deployer
“adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto […]. Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA” per alcuna persona.
È un obbligo di mezzi, non di risultato: le imprese devono adottare misure ragionevoli e proporzionate al contesto, senza dover garantire il raggiungimento di uno standard predefinito. La Commissione europea e gli Stati membri sono a loro volta chiamati a sostenere questo sforzo, in particolare per le PMI, pubblicando esempi pratici e raccomandazioni comuni attraverso il consiglio europeo per l’IA.
La norma non prescrive un format specifico né un monte ore minimo, ma richiede che la formazione sia proporzionata al ruolo, all’esperienza e al tipo di sistema utilizzato. Concretamente, i destinatari da coinvolgere sono:
In caso di controllo da parte delle autorità competenti, l’impresa deve essere in grado di dimostrare quali misure ha adottato, verso chi, con quali contenuti e con quale periodicità di aggiornamento. Contano la coerenza tra il percorso formativo adottato e i sistemi effettivamente in uso, e la capacità di documentarlo, non l’aver raggiunto uno standard astratto di “alfabetizzazione sufficiente”.
La mancata adozione di misure di alfabetizzazione non è sanzionata in modo autonomo, ma può incidere come elemento di contesto nella valutazione di altre violazioni. Avere un percorso documentato è il primo strumento di difesa in caso di contestazione.
Tra le pratiche vietate dall’articolo 5, applicabili dal 2 dicembre 2026, rientrano due divieti specifici legati alla generazione di contenuti:
Per i fornitori, il divieto scatta quando la generazione di tale materiale è la finalità prevista del sistema, oppure quando è un risultato ragionevolmente prevedibile e il fornitore non ha adottato misure tecniche di sicurezza adeguate (filtri, addestramento al rifiuto, controlli sull’output). Per i deployer, il divieto riguarda l’uso effettivo del sistema per generare o manipolare tale materiale. È un tema rilevante soprattutto per le aziende che offrono strumenti di generazione di immagini, video o audio, o che li integrano in prodotti e servizi rivolti al pubblico.
L’articolo 99 del Regolamento introduce uno dei sistemi sanzionatori più severi del diritto digitale europeo. Le sanzioni sono strutturate su tre livelli in base alla gravità della violazione:
| Tipo di violazione | Importo massimo | % fatturato mondiale |
| Pratiche AI vietate (art. 5) | 35 milioni € | 7% |
| Sistemi ad alto rischio e GPAI | 15 milioni € | 3% |
| Informazioni false alle autorità | 7,5 milioni € | 1% |
Le percentuali si calcolano sul fatturato mondiale annuo, non solo su quello italiano. Per un’azienda con 20 milioni di euro di ricavi e una violazione sugli obblighi dei sistemi ad alto rischio, la sanzione teorica può raggiungere 600.000 euro; per una realtà da 100 milioni di fatturato, si arriva a 3 milioni. Importi che, nella pratica, le autorità moduleranno in funzione della gravità concreta e della dimensione dell’azienda, lo prevede il comma 6 dello stesso articolo, ma che indicano con chiarezza la volontà del legislatore di rendere il rischio economicamente significativo.
Un elemento importante riguarda il momento in cui ciascuna sanzione diventa applicabile:
Un dettaglio che merita attenzione: le sanzioni dell’AI Act si sommano a quelle del GDPR nei casi in cui la violazione coinvolge dati personali. Le due normative non si escludono a vicenda, e le autorità di vigilanza possono intervenire in parallelo. In scenari complessi, il cumulo può diventare significativo anche per realtà di dimensioni medie.

In Italia il quadro di vigilanza è stato strutturato dalla Legge 132/2025, che ha recepito l’AI Act nell’ordinamento nazionale designando due autorità principali con ruoli distinti.
Le autorità nazionali e l’AI Office cooperano attraverso un punto di contatto unico: se un’autorità come l’ACN sospetta una violazione che ricade nella competenza esclusiva dell’AI Office, può chiedergli di intervenire, e l’AI Office deve rispondere entro quattro mesi.
Sul piano pratico, i controlli possono partire in tre modi diversi.
Una volta avviato un procedimento, l’autorità può richiedere accesso a tutta la documentazione tecnica e organizzativa dell’azienda, incluse le evidenze dei percorsi formativi adottati ai sensi dell’articolo 4. E qui la qualità della documentazione fa la differenza: non tra chi è in regola e chi non lo è, ma tra chi può dimostrarlo e chi no.
Il Regolamento si applica a qualsiasi organizzazione che utilizza sistemi AI nel territorio dell’Unione europea, indipendentemente dalla dimensione e dal settore. Il perimetro include PMI manifatturiere che usano AI per la qualità, studi professionali che usano strumenti di analisi documentale, uffici HR che usano piattaforme di recruiting con componenti AI, reti retail con sistemi di personalizzazione.
Le misure di semplificazione previste per gli operatori più piccoli, come la possibilità di adempiere in modo semplificato al sistema di gestione della qualità, si applicano a tutte le PMI, comprese le start-up, e anche alla categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione, introdotta per accompagnare le aziende che superano i limiti dimensionali delle PMI senza dover affrontare da un giorno all’altro gli stessi oneri delle grandi imprese.
C’è poi un rischio che emerge indipendentemente dall’intervento delle autorità: molte aziende enterprise stanno iniziando a includere clausole di conformità all’AI Act nei contratti con i fornitori. Chi non è in grado di dimostrare di aver adottato le misure richieste rischia di perdere opportunità commerciali prima ancora che arrivi una sanzione.
Il punto di partenza per qualsiasi azienda non è la lettura integrale del Regolamento, ma una domanda molto più semplice: quali sistemi AI stiamo usando nei nostri processi, e qual è il nostro ruolo rispetto a ciascuno di essi? Da quella risposta derivano gli obblighi, le priorità e le azioni concrete. La guida alla Legge 132/2025 che abbiamo pubblicato su questo blog è un buon punto di partenza per orientarsi sul quadro italiano.
parlane insieme ai nostri esperti: [https://generazioneai.it/it/future]